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Ai fini di una gestione dell'alcool che tenga conto di aspetti riguardanti la salute e la politica fiscale occorre controllare l'importazione, la fabbricazione e il commercio. Lo strumento più importante per ridurre il consumo è la tassazione. Tra le misure di sostegno si possono citare le limitazioni alla pubblicità come pure le normative in materia di tutela della gioventù. Tutti questi interventi statali hanno in comune la prevenzione del consumo d'alcool.
Controllo
Chiunque fabbrica o commercia bevande spiritose necessita di un'autorizzazione della Regìa. I privati non abbisognano invece di alcuna autorizzazione per l'importazione a titolo professionale. I produttori e gli importatori s'impegnano a tenere una contabilità delle loro operazioni commerciali e a presentare all'autorità competente tutti i libri contabili. Il controllo dei libri contabili permette alla Regìa di adempiere il suo mandato legale, ovvero l'imposizione delle bevande spiritose.
Imposizione
L'imposizione delle bevande spiritose causa un rincaro che contribuisce a diminuire il consumo d'alcool. L'onere fiscale costituisce inoltre una garanzia di copertura dei costi sociali causati dal consumo d'alcool. La maggior parte dell'utile netto, segnatamente il 90 per cento, è destinata alle casse dell'AVS/AI e va quindi a beneficio della collettività. Il rimanente 10 per cento è devoluto ai Cantoni, che devono impiegare questi mezzi per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.
Limitazioni alla pubblicità e al commercio
La RFA provvede al rispetto delle prescrizioni sulla pubblicità per bevande spiritose contenute nella legge sull'alcool (ad es. il divieto della rappresentazione di situazioni che trasmettono una particolare gioia di vivere). Per l'attuazione delle prescrizioni in materia di commercio, come il divieto della promessa di convenienze (ad es. le offerte happy hour), la RFA collabora strettamente con le autorità cantonali.
Tutela della gioventù
Con i suoi partner la RFA sorveglia il rispetto delle disposizioni sulla tutela della gioventù, contenute nella legislazione sull'alcool e sulle derrate alimentari (ad es. il divieto della vendita di alcol a minori di 16 risp. 18 anni).
Il rapido smantellamento integrale degli ostacoli all'importo per bevande spiritose estere nonché l'armonizzazione delle aliquote d'imposta delle bevande spiritose nazionali ed estere hanno comportato grossi adeguamenti strutturali nel mercato delle bevande spiritose svizzero. Queste trasformazioni strutturali hanno drastiche ripercussioni sul settore nazionale delle bevande spiritose.
Per questo motivo, nell'ambito della revisione totale della legge sull'alcool del 1932 deve essere seguita una nuova politica in materia di bevande spiritose. Gli obiettivi principali di questa revisione totale sono la liberalizzazione del mercato dell'etanolo e quindi la conseguente abrogazione del monopolio della Confederazione. A questo scopo sarà esaminata l'eventuale privatizzazione di Alcosuisse, il centro di profitto della Regìa. Oltre a tutto questo devono essere create adeguate condizioni quadro per la produzione nazionale di bevande spiritose, come adeguamenti delle efficaci e incisive disposizioni sulla prevenzione. Infine, l'ottimizzazione dei processi amministrativi dovrà contribuire a ridurre gli oneri finanziari per la Regìa federale degli alcool e per i contribuenti.
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